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Legge 24/11/2003 n. 326- le parole: "nel numero 1) del presente comma” sono sostituite dalle seguenti: "nella lettera a)"e dopo le parole: "articolo 2615, secondo comma", sono inserite le seguenti: "del codice civile"; - al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: "di credito cooperativo"; -al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; “ sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; -a far data dal 1 gennaio 2004,"; -al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del testo unico bancario"; -al comma 60, dopo le parole: "in ogni caso” è inserita la seguente: "per"; -al comma 61, le parole da: "dalla seguente: "confidi", da intendersi"fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269""; -dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti: "61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonchè le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662". All'articolo 14: ovunque ricorra, la parola: "epigrafe" è sostituita dalla seguente: "rubrica"; al comma 1, lettera b), il capoverso 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164"; al comma 1, lettera d), i numeri: "1)”, “2)” e “3)” sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere: "a)”, “b)” e “c)"; al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "h-bis) dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente: "15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni"". All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente Decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" . All'articolo 17. . al comma 3, dopo le parole: "articolo 11-ter,", le parole: "comma 7” sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis"; - dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del Decreto-Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore". 3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto. 3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 19: -al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo"; - al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: "autoambulanze", sono inserite le seguenti: "e di beni mobili iscrittì in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari". All'articolo 21: -al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei decreti” è inserita la seguente: "di"; - dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della Legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine. 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". All'articolo 23: -al comma 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro delle attività produttive"; -dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente Decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. All'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonchè dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive"". All'articolo 26: - ovunque ricorrano, le parole: "23 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: "23 novembre 2001"; -dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato""; - il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono inserite le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonchè in favore degli affittuari dei terreni"."; -al comma 4, le parole: "del 8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: "dell' 8 per cento"; -al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: "Il medesimo divieto” sono inserite le seguenti: "di cui al terzo periodo del comma 17"e, dopo le parole: "disagio economico di cui", le parole: "all'articolo 3,” sono sostituite dalla seguente: "al"; -dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente Decreto"; |
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